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05 January 2026

JOURNAL: Italian Review of Legal History - num. 11 (2025) [open access]


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N. 11 (2025)
Popoli e governi tra prospettiva storica e attualità

    DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30134

    Abstract: Queste pagine hanno l'intento di mettere luce le linee che John Rawls ha sviluppato nell'ultima delle sue opere maggiori, Il diritto dei popoli (1999), che completa la costruzione del modello politico-istituzionale iniziato quasi trent'anni prima con il celebre volume su Una teoria della giustizia. La tesi per la quale si possono, a certe condizioni, estendere ai popoli i medesimi principi di giustizia e di cooperazione è argomentata lucidamente. Alcune brevi conclusive riflessioni propongono di considerare i nessi, necessari e opportuni, della tesi di Rawls con la sola grande organizzazione esistente che include ormai l'intera comunità umana suddivisa nei 193 Stati aderenti alle Nazioni Unite.

  • La diserzione nel contesto della mobilitazione generale: Esperienza storica e sfide attuali
    Serhii Khalymon, Liudmyla Litvin, Viktor Tyshchuk
    13-55
    DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30275

    Abstract: La mobilitazione generale in risposta all’aggressione armata contro l’Ucraina ha comportato un notevole aumento del personale militare. Tuttavia, questo fenomeno è stato accompagnato da una crescita dei reati militari, in particolare della diserzione. La diserzione, fenomeno con radici storiche profonde, incide negativamente sulla coesione, la disciplina e la capacità operativa delle forze armate. Un’analisi storica rivela che le cause principali includono l’esaurimento psicologico, le condizioni estreme del servizio e, in alcuni casi, il dissenso verso le decisioni politiche o militari. Nelle guerre moderne, come nel conflitto attuale in Ucraina, la diserzione può influenzare in modo decisivo l’esito delle operazioni. L’esperienza storica dimostra la necessità di misure efficaci per contrastare la diserzione e rafforzare la resilienza e l’efficienza delle forze armate.

  • Giurisdizione militare e stato democratico. Dalla giustizia dei capi alla legge 180/1981
    Floriana Colao
    56-114
DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30276

Abstract: Il saggio ricostruisce la storia della giurisdizione militare nell’Italia repubblicana, dall’eredità della codificazione del 1941, alla Costituzione, alla legge 180/1981, Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace. Prima di allora i tribunali militari territoriali erano composti a maggioranza da ufficiali, superiori gerarchici del militare imputato; il giudice relatore, unico togato, dipendeva dal procuratore generale militare, che, in caso di urgenti motivi di servizio, poteva nominare sostituti procuratori militari facenti funzioni di giudice istruttore, di contro al principio del giudice naturale; erano previsti due gradi di giurisdizione, senza possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge. Erano soggetti alla giurisdizione militare gli appartenenti alle Forze armate; i giudici ‘in divisa’ erano competenti sui reati militari – ex art. 263 codice penale militare di pace – e su numerosi reati comuni, ritenuti offensivi di interessi militari ex art. 264 cpmp.
Era questa la chiave di funzionamento della cosiddetta giustizia dei capi, con il processo penale militare improntato a quello disciplinare; alla luce della Costituzione con particolare chiarezza Piero Calamandrei indicava la differenza tra «dottrina giuridica» e «spirito militare», impegnandosi per ancorare al principio di stretta legalità la castrensis iurisdictio obtusior. Anche il penalista Ettore Gallo misurava la distanza tra «giudicare» e «comandare»; dal canto suo alla fine degli anni ottanta del Novecento Vittorio Veutro – procuratore generale militare presso la Cassazione, tra i protagonisti della riforma del 1981 – indicava un «elemento di ambiguità», costitutivo della giurisdizione ‘in divisa’, il polo di tensione tra l’«indipendenza del magistrato e i signorsì del militare».
Anche sulla scorta dell’esperienza fascista, l’Assemblea Costituente discuteva la proposta di Calamandrei di abolire le giurisdizioni speciali; avevano successo quella di Mortati – inteso a riconoscere ai giudici militari speciali le stesse funzioni giurisdizionali e garanzie di indipendenza di quelli ordinari – e di Bettiol, a proposito dell’«esercito [che] un suo senso particolare dell’onore, rispetto al quale non valgono ad esempio le norme proprie della legislazione penale comune». La Costituzione assegnava ai tribunali militari in tempo di guerra la giurisdizione stabilita dalla legge, in quella di pace soltanto la giurisdizione per i reati militari, commessi da appartenenti alle Forze armate. Disponeva che, entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione, il legislatore procedesse al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’art 111.
Entro questi ‘nodi costituzionali’, il saggio esamina il pensiero degli «studiosi» del diritto penale militare, definiti dal magistrato militare Rino Messina i «parenti poveri della famiglia delle discipline penalistiche», perché il cpmp, «vero malato […] ha fatto il suo tempo». Vi erano ‘continuisti’ e ‘innovatori’: i primi intendevano la specialità del diritto penale militare, ratione personae e ratione materiae, come giustizia celere, per «eliminare le perturbazioni gravi che derivano al servizio e alla disciplina»; si proponeva, tra l’altro, un «Codice penale militare integrale», nel segno dell’espansione della giurisdizione castrense nella società civile.
I secondi – tra questi soprattutto Girolamo Bellavista, Calamandrei, Rodolfo Venditti, Vittorio Bachelet, Ettore Gallo, lo stesso Veutro, Luciano Violante, Giuseppe Riccio – negli anni ‘militavano’ con proposte costituzionalmente orientate. Riconsideravano il pensiero di Santi Romano sugli ordinamenti giuridici; sostenevano che la giustizia militare, non ‘autosufficiente’, era soggetta alle norme costituzionali, come la giustizia ordinaria. Da qui la critica della giustizia dei capi, «prolungamento del sistema sanzionatorio disciplinare», in particolare a proposito del ruolo del STM. Si osservava inoltre che un eventuale intervento della Corte costituzionale sulla legislazione contrastante con la Costituzione correva il rischio di esser considerato un «atto di insubordinazione alla disciplina militare».
Il saggio esamina due questioni, all’epoca molto dibattute, che portavano la giustizia militare anche all’attenzione dell’opinione pubblica e del legislatore, il processo celebre L’Armata s’agapò, la repressione dell’obiezione di coscienza alla leva da parte dei tribunali militari. Nel 1953 la condanna di Renzi ed Aristarco per la pubblicazione di un soggetto cinematografico, punito come vilipendio dell’esercito fascista, era all’origine della legge 167/1956, Modificazioni al codice penale militare di pace e al codice penale, che restringeva la competenza delle corti castrensi. Soprattutto la condanna al carcere militare degli obiettori di coscienza cattolici e l’Enciclica Gaudium et Spes ispiravano la legge 772/1972, Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
Dalla fine degli anni Sessanta la modernizzazione della società italiana suggeriva anche alla magistratura militare il superamento dell’ideologia delle Forze armate come Corpo separato; nel 1969 era costituita l’Associazione nazionale magistrati militari italiani, intesa al riconoscimento legislativo dell’«indipendenza della giurisdizione militare secondo i principi costituzionali». Nel 1975 nasceva Rassegna della giustizia militare, a cura della Procura generale militare; la Rivista si presentava come tribuna per elaborare e proporre al legislatore una «politica di riforme per le strutture giudiziarie». La critica della giustizia disciplinare imponeva al legislatore il rispetto dei «cittadini in divisa»; da qui la legge 382/ 1978, Norme di principio sulla disciplina militare. Sandulli indicava il rilievo costituzionale del «giuramento» di «assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane» e del concetto di «onore», ancorato all’art. 54 della Costituzione.
In questo quadro, sulla spinta del referendum di abolizione di 41 articoli del cpmp, proposto dal Partito radicale, la legge 180/1981 equiparava «lo stato giuridico, le garanzie d’indipendenza e l’avanzamento dei magistrati militari» a quelli dei «magistrati ordinari». Ai sensi dei quesiti referendari si riformavano i tribunali militari, con la prevalenza della componente tecnica; con l’istituzione della Corte militare d’appello; con l’implicita soppressione del TSM. Il saggio considera le diverse reazioni della dottrina; molti giuristi sostenevano che i profili costituzionalmente fondati della legge avrebbero avuto esito effettivo solo con la radicale revisione dei codici del 1941, negli anni non abrogati, seppur riformati.
La lenta attuazione costituzionale pare aver avuto senso nel tema forte della continuità dello Stato, dei vertici della magistratura in divisa – a lungo quelli del regime fascista – delle Forze armate, che la sentenza di condanna di condanna per vilipendio dell’Esercito nel processo celebre L’armata s’agapò aveva posto entro la «continuità storica […] il tricolore è sempre il medesimo». Inoltre, soprattutto al tempo della Guerra fredda, ai governi della Repubblica il diritto penale militare era parso efficace anche contro il nemico interno.

DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30277

Abstract: ll saggio ha ad oggetto la legislazione di età Tudor nella materia della cura dei poveri. Durante il XVI secolo l'assistenza agli indigenti, originariamente rimessa alla Chiesa, alle corporazioni di mercanti e artigiani e alle confraternite religiose, successivamente al contributo volontario dei membri della comunità, viene affidata ai giudici di pace nell’ambito delle loro competenze amministrative e fiscali, incrementate e precisate dai Tudor. In particolare, l'attribuzione della cura dei bisognosi appare strettamente connessa alle originarie funzioni dei giudici di pace di mantenimento dell'ordine e della sicurezza sociale nel regno.

DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30278

Abstract: Il saggio tematizza la riforma agraria che viene a delinearsi nel 1950 con la legge Sila del 12 maggio 1950 n. 230, la legge Stralcio del 21-10-1950 n. 841 e la legge regionale siciliana del 27 dicembre 1950 n. 104, accantonando la prospettiva di una riforma generale. Da un lato, quello governativo, la risposta democratica, sollecitata dagli Stati Uniti, alle tensioni rivoluzionarie nelle campagne, dall’altro, quello dei contadini, il risultato minimo delle lotte per la terra degli anni precedenti. Una riforma identificata con il superamento del latifondo in nome della lotta alla disoccupazione che coniuga, nella prospettiva democristiana, la colonizzazione con la democrazia. Il meccanismo redistributivo configurava un vero e proprio nuovo genere di proprietà analizzato dalla dottrina civilistica non senza qualche perplessità tecnica. Veniva previsto un vero e proprio contratto di vendita tra l’ente di riforma e gli assegnatari dei fondi espropriati con patto di riservato dominio e pagamento nell’arco di un trentennio. L’assegnatario entrava in un regime di “dominio limitato” dalle esigenze tecniche della colonizzazione, sottoposto alla direzione dell’Ente di riforma, quasi come un “colono di Stato” più che come un vero proprietario. Ma con tutti i suoi limiti, la riforma determina l’ingresso di quelli che venivano definiti come rurali nel circuito della cittadinanza del lavoro, attraverso il repentino salto antropologico dal bracciantato alla piccola proprietà secondo i tratti storici della dottrina sociale cattolica.

DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/29057

Abstract: Lo scopo dell’articolo è identificare i valori espressi dalla teoria tedesca dell’atto amministrativo, sviluppatasi nel XIX secolo e nella prima metà del XX secolo. La prevedibilità dell’atto amministrativo, garantita dall’esigenza di una base normativa per tale misura, la necessità di verificare la correttezza dell’atto, assicurata dall’esistenza del controllo giurisdizionale sull’amministrazione, e la stabilità dei rapporti giuridici instaurati dall’atto amministrativo sono di fondamentale importanza per i nuovi rapporti tra lo Stato e il singolo individuo.

DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30327

Abstract: El Tratado de París de 1898 puso fin a una breve guerra, pero marcó un punto de inflexión en la historia jurídica y cultural de Puerto Rico. En poco más de tres meses de conflicto, España cedió Puerto Rico a los Estados Unidos sin la presencia de los representantes legítimos de la isla y sin su consentimiento en la transferencia de soberanía. En virtud del artículo IX del tratado, los derechos civiles y la condición política de la Nación Puertorriqueña quedaron bajo la autoridad del Congreso de los Estados Unidos, lo que supuso un profundo cambio en el sistema jurídico y una ruptura con la herencia hispano-latina de Puerto Rico. Desde entonces, juristas e historiadores han debatido la legitimidad del tratado, y algunos han defendido su nulidad. Este artículo revisa esos debates y demuestra cómo los acontecimientos de 1898 revelan la compleja interacción entre el derecho y el poder.

DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30341

Abstract: Il “popolo” è generalmente considerato tra i concetti più complessi e meno afferrabili. La scienza giuridica da tempo dibatte proposte definitorie antitetiche; nondimeno, in sede di teoria generale del diritto, il “popolo” transita ad elemento costitutivo dello Stato (unitamente a “territorio” e “sovranità”) favorendo talune suggestioni concettuali, relativamente alla dicotomia “Stato ordinamento” – “Stato soggetto”. Le acquisizioni disponibili vogliono essere qui provate (e, magari, portate ad uno svolgimento successivo) collocando il concetto di “popolo” nel dibattito dell’interesse «generazionale» (con riferimento all’esperienza italiana, ad esempio, la legge costituzionale n. 1/2022 ha formalizzato il rapporto tra la Repubblica e la tutela delle generazioni future, appunto). In relazione a quanto abbozzato, il proposito è quello di ricercare l’esistenza o meno di una configurazione del “popolo del futuro”. Non a caso, se occuparsi del “futuro” confà a legittime politiche di programma, è il fronte teorico-giuridico a richiedere un supplemento di studio utile a vagliare il profondo ripensamento che, eventualmente, verrebbe a determinarsi.

DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30342

Abstract: Questo articolo esamina il concetto di contratto sociale, il suo impatto, i suoi effetti e le contraddizioni legate al contesto del Sudafrica. Anche se il contratto sociale è considerato un accordo tra il popolo e lo Stato con l’obiettivo ultimo di mantenere la pace e l’ordine, appare evidente che lo Stato stia venendo meno alla propria parte dell’accordo, alla luce delle varie sfide socioeconomiche affrontate dalla popolazione. Per offrire una soluzione sostenibile, l’articolo ha adottato il modello nordico di sviluppo sociale, in particolare il patto sociale della Svezia, traendone utili insegnamenti.

Altri temi
DOI: https://doi.org/10.54103/2464-8914/30348

Abstract: Seria o projeto de código penal brasileiro elaborado por Galdino Siqueira o enésimo esquecido monumento que a historiografia jurídica deveria resgatar para as celebrações de praxe? Apesar da existência de respostas positivas a esse quesito e apesar do gosto que o nosso mundo jurídico tem pelas celebrações aos monumentos do passado, eu gostaria de partir do pressuposto inverso. Então, como lançar perguntas e categorizações interessantes para um projeto de código que fracassou? O enfoque nas ideias penais do autor e do projeto poderia ser uma saída, mas esse enfoque comporta vários caminhos: um deles é aquele que buscaria as influências de ideias penais estrangeiras no projeto brasileiro. Dessa forma, cairíamos no desgastado emissorcentrismo. Por isso, nessa parte da análise, a pergunta se desloca para o modo como o autor do projeto se relacionava com as ideias disponíveis no seu contexto histórico. Quanto ao fracasso do projeto, além de tentar explicá-lo por circunstâncias políticas e jurídicas, eu gostaria de propor o conceito de tramitação paralela para entender os efeitos que um projeto de código pode ter mesmo quando inexiste tramitação parlamentar, inclusive para a construção do prestígio dos juristas envolvidos.  

Schede bibliograficheDibattiti: Una storia non solo per storici. Presentazione della monografia di Marzia Lucchesi, Diritto, pedagogia e femminismo. Valeria Benetti (1908-1914), Napoli, Satura Editrice, 2023 (San Salvatore Monferrato, 27 giugno 2025)

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